Art. 56 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
L'autore dell'opera radiodiffusa, a termini degli articoli precedenti, ha il diritto di ottenere dall'ente esercente il servizio della radiodiffusione il pagamento di un compenso da liquidarsi, nel caso di disaccordo tra le parti, dall'autorità giudiziaria.
La domanda non può essere promossa dinanzi l'autorità giudiziaria prima che sia esperito il tentativo di conciliazione nei modi e nelle forme che saranno stabiliti nel regolamento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 8860/2001
La radiodiffusione, dal vivo o mediante disco, di opere tutelate dalla Siae integra gli estremi dell'illecito civile se effettuata in difetto di autorizzazione e con diniego di corresponsione del dovuto compenso agli autori (e, per essi, alla predetta società italiana autori ed editori), senza che spieghi, in contrario, influenza la circostanza dell'avvenuta concessione del diritto di riproduzione dell'opera su supporti elettrici o meccanici. Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8860 del 28 giugno 2001