Art. 62 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno è riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta
b) nome dell'autore
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso
d) data della fabbricazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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