Art. 61 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera così adattata o registrata
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 29811/2017
In tema di diritto d'autore, l'attività di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - dà luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), rientrando quindi nell'ambito delle facoltà esclusive dell'autore dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 633 del 1941L. 22/04/1941, n. 633, sicché laddove sia effettuata in difetto del suo preventivo consenso, essa costituisce violazione degli artt. 18 e 61 della ridetta l. n. 633 del 1941. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29811 del 12 dicembre 2017