Art. 67 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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