Art. 68 — Legge sulla protezione del diritto d’autore
1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.
2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.
2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalità di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. É nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181 ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181 ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181 ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.
6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 23365/2016
In tema di tutela penale del diritto d'autore, integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b), L. 22 aprile 1941, n. 633, la detenzione su elaboratore elettronico, per uso non personale ed al fine di profitto, di opera dell'ingegno abusivamente riprodotta mediante tecnica di scansionamento e destinata alla realizzazione di copie cartacee da porre in vendita. (In motivazione, la Corte ha osservato che la cd. "scannerizzazione" rientra, a mente del comma terzo dell'art. 68 della legge citata, tra i sistemi di riproduzione analoghi alla fotocopia e alla xerocopia). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 23365 del 26 gennaio 2016
Cass. civ. n. 24277/2010
L'abusiva riproduzione di opere letterarie tutelate dal diritto d'autore integra il reato previsto dall'art. 171 ter, comma primo, lett. b) L. 22 aprile 1941, n. 633, solo nel caso di uso non personale ed in presenza del fine di profitto, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo contemplato dall'art. 68 della citata Legge. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24277 del 11 maggio 2010
Cass. civ. n. 126/2008
La riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie, di cui all'art. 68 L. n. 633 del 1941 e successive modifiche, è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 126 del 19 novembre 2008