Cass. civ. n. 1 del 02 gennaio 2024

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.


La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 971 del 2010

Normativa correlata

Costituzione art. 111 com. 8
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 86

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