Cass. civ. n. 1 del 02 gennaio 2024
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Correzione di errore materiale - Sindacabilità quale eccesso di potere giurisdizionale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
La pronuncia del Consiglio di Stato che abbia provveduto alla correzione di un errore materiale, ancorché illegittima, non integra un nuovo e autonomo esercizio del potere giurisdizionale, e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., integrando una violazione che non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 86