Cass. civ. n. 10005 del 12 aprile 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Indennità ex art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 - Criteri di liquidazione - Detrazione dell'aliunde perceptum - Esclusione - Ragioni.


In caso di intermediazione vietata di manodopera, la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 81 del 2015 va effettuata senza detrazione dell'aliunde perceptum, in applicazione sia del criterio ermeneutico letterale, considerato che la decurtazione non è prevista dalla norma citata, sia di quello teleologico, stante la sovrapponibilità della formulazione dell'art. 39 con quella del risarcimento forfettizzato di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3056 del 2012

Normativa correlata

Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 art. 39
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Preleggi art. 12 com. 1

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