Cass. civ. n. 1002 del 16 gennaio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero - Procedura di collaborazione volontaria - Diritto del contribuente al rimborso dell'"euroritenuta" - Condizioni e limiti.


In tema di procedura di collaborazione volontaria del contribuente nel pagamento di imposte (c.d. "voluntary disclosure"), il diritto al rimborso - spettante al contribuente per evitare una doppia imposizione - della c.d. "euroritenuta", applicata all'estero da un agente pagatore sui rendimenti delle attività finanziarie detenute nel paese straniero, è subordinato alla condizione che gli stessi redditi oggetto di emersione concorrano alla formazione del reddito complessivo dichiarato in Italia; pertanto, il rimborso non spetta sia in caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale, sia nell'ipotesi di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 28572 del 2019

Normativa correlata

Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 CORTE COST.
Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST.
Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST.
Legge 04/08/1990 num. 127 art. 1
Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 48 art. 14
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE