14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 27806 del 21 novembre 2008
Testo massima n. 1
Ove i contratti colletti non contengano diverse previsioni, la continuità di un compenso, ai fini della sua computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, sussiste quando esso non abbia carattere occasionale, per essere reso in relazione a prestazioni di carattere continuativo e non si risolva in un rimborso spese. Ne consegue la non computabilità dell’indennità di trasferta prevista dagli accordi aziendali per sopperire al disagio di quei dipendenti che, a causa dell’attività prestata fuori sede, non potevano usufruire dei servizi di mensa aziendale, non avendo natura retributiva.
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