14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1211 del 29 gennaio 2001
Testo massima n. 1
La computabilità del compenso per lavoro straordinario ai fini della determinazione della indennità di anzianità, ai sensi dell’art. 2121 [ testo originario ] c.c., presuppone la continuità di tale prestazione, ravvisabile quando la stessa, pur variandone l’entità nel tempo, risponda ad un criterio di regolarità e di frequenza, e anche di mera periodicità, restando esclusa dal calcolo solo quella effettuata in via occasionale, transitoria e saltuaria. La non occasionalità e saltuarietà della prestazione di lavoro straordinario risultano sufficientemente dimostrate dalle buste paga dei lavoratori, senza che assuma rilevanza in contrario la fissazione, concordata in sede di contrattazione tra le parti, del numero di unità di personale, che non implica di per sé l’esclusione della necessità di ricorrere allo straordinario in virtù di una programmata predeterminazione delle esigenze aziendali.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]