Cass. civ. n. 7747 del 5 aprile 2011

Testo massima n. 1


Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell'istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all'inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un'autonomia organizzativa del lavoratore.

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