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Art. 2128 — Lavoro a domicilio

Art. 2128 — Lavoro a domicilio

Ai prestatori di lavoro a domicilio si applicano le disposizioni di questa sezione, in quanto compatibili con la specialità del rapporto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 7747/2011

Nel giudizio di accertamento negativo dell’obbligo contributivo e con riguardo alla qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, è onere del contribuente provare la sussistenza degli elementi che escludono la sussistenza del vincolo della subordinazione, quali la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, la pattuizione di un prezzo con il committente di volta in volta, la piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna del lavoro stesso, non potendo certo richiedersi una prova negativa al riguardo da parte dell’istituto di previdenza, una volta accertata la presenza di elementi che connotano in termini di subordinazione il rapporto, con particolare riferimento all’inesistenza di una microunità imprenditoriale, idonea a configurare un’autonomia organizzativa del lavoratore.

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Cass. civ. n. 21594/2004

Il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l’oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all’azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed even-tualmente anche con l’ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (cosiddetta subordinazione tecnica). Né valgono, di per sè, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l’iscrizione del prestatore di lavoro all’albo delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l’effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma) ovvero l’emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto sussistente — con motivazione immune da vizi logici e giuridici — il rapporto di lavoro subordinato di due lavoratrici a domicilio «carteggiatrici» di mobili sulla base della loro sottoposizione alle direttive date dalla società, dell’inserimento di esse nel ciclo produttivo della società stessa, dei non alto contenuto professionale delle loro prestazioni; delle emissione sistematica e periodica di fatture da parte delle lavoratrici a scadenza mensile e sempre alla fine del mese.).

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Cass. civ. n. 12458/2003

Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come autonomo o subordinato, assume rilevanza la possibilità attribuita al lavoratore di accettare o rifiutare le singole commesse, all’esito di trattative concernenti le caratteristiche del lavoro ed il prezzo da stabilire di volta in volta, dovendosi accertare, in particolare, se tale possibilità di negoziazione sia limitata in ambiti prefissati dal contratto di lavoro, inserendosi in esso quale modalità di esecuzione, ovvero sia espressione di una realtà del tutto incompatibile con il lavoro subordinato, configurandosi, in tal caso, tanti contratti di lavoro autonomo per quante sono le singole commesse.

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Cass. civ. n. 12264/2003

Ai fini della qualificazione del lavoro a domicilio come lavoro subordinato, assume rilevanza, come elemento ostativo a tale qualificazione, il potere riconosciuto al lavoratore di ricontrattare il compenso delle sue prestazioni; ed infatti l’irretrattabilità della retribuzione, su cui l’imprenditore fonda la previsione del proprio profitto, rappresenta l’aspetto più peculiare della soggezione socio-economica del lavoratore al datore di lavoro.

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Cass. civ. n. 8221/2000

In tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall’art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall’art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti; c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività del committente. Nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l’oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all’esterno dell’azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all’interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell’attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all’azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l’ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo.

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Cass. civ. n. 1676/1998

Ai sensi dell’art. 1 legge 18 dicembre 1973, n. 877, il rapporto di lavoro a domicilio può riguardare, indifferentemente, l’esecuzione parziale, il completamento o l’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente senza che sia richiesto che quest’ultimo ponga direttamente sul mercato il prodotto finito.

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