Cass. civ. n. 4761 del 22 aprile 1993

Testo massima n. 1


La relazione more uxorio allacciata dalla moglie dopo l'inizio della causa di separazione personale non fa venir meno per il marito l'obbligo di corrisponderle l'assegno di mantenimento fissato in via provvisoria dal presidente del tribunale o dalla sentenza di primo grado, ma rileva comunque nei limiti in cui detta relazione incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi per questa in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito, posto che la convivenza extraconiugale non comporta alcun diritto al mantenimento.

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