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Art. 156 — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Art. 156 — Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi

Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge [ 38 ] cui non sia addebitabile la separazione [ 151 ] il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri [ 548, 585 ].

L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti [ 438 ].

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale [ 2784 ] o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [ art. 671 del c.p.c. e ss. ] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti [ 710 c.p.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12196/2017

La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell’assegno di divorzio.

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Cass. civ. n. 5251/2017

Nel giudizio di separazione personale, diversamente da quello di divorzio, ove le ragioni della decisione e più genericamente le condizioni dei coniugi assumono rilievo ai fini della determinazione dell’assegno insieme con numerosi altri elementi, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione al coniuge in favore del quale viene disposto il mantenimento, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi, con la conseguenza che a quello cui non sia stata addebitata la separazione il mantenimento spetta nel concorso delle altre condizioni, a prescindere dal fatto che la prima sia stata promossa con o senza addebito alla controparte.

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Cass. civ. n. 2960/2017

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio.

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Cass. civ. n. 1162/2017

In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

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Cass. civ. n. 605/2017

L’art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.

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Cass. civ. n. 23263/2016

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l’esercizio del potere del giudice che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può disporre – d’ufficio o su istanza di parte – indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova; l’esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del “bagaglio istruttorio” già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati.

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Cass. civ. n. 19605/2016

Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice procede alla richiesta modificazione quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendo che la cessazione del contratto di lavoro dell’obbligato – la cui natura di contratto a tempo determinato era nota al tempo della separazione – assurgesse, di per sé sola, a fattore modificativo “in peius” del complessivo assetto della sua situazione economica, ne aveva affermato il conseguente diritto ad ottenere una riduzione dell’entità dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore).

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Cass. civ. n. 15186/2015

In tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento.

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Cass. civ. n. 6864/2015

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell’assegno può chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola, importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario.

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Cass. civ. n. 18538/2013

In tema di separazione personale tra coniugi, le opzioni culturali e spirituali del richiedente l’assegno di mantenimento, quali le considerazioni relative allo stile di vita, non possono costituire legittima ragione di discriminazione del contributo attraverso la negazione del suo diritto a conseguirlo, pur in presenza dei prescritti requisiti.

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Cass. civ. n. 17199/2013

L’art. 156, secondo comma, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.

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Cass. civ. n. 15486/2013

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, nei casi di assoluta brevità della convivenza che non consentono di ricorrere al riscontro di altri comportamenti abituali dei coniugi, l’elemento costituito dalla consistenza patrimoniale, dall’ammontare dei redditi dei coniugi e della loro presumibile imputazione di spesa, assume un rilievo centrale nella determinare il tenore di vita della coppia.

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Cass. civ. n. 9671/2013

È inammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di corresponsione diretta di assegno a carico del terzo debitore ex art. 156 c.c., atteso che non risolve una controversia sull’esistenza del diritto del coniuge all’assegno, ma attiene solo alle modalità di attuazione del diritto stesso, ed è privo dei requisiti di decisorietà e definitività, perché é suscettibile, ove le circostanze mutino, di essere modificato. In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all’art. 156 c.c., nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell’assegno, individua il soggetto obbligato non necessariamente nel datore di lavoro, potendo essere, come nella specie, un ente erogatore di pensione, ovvero il conduttore di un immobile di proprietà del coniuge onerato; tuttavia tale terzo, pur dovedo essere individuato esattamente, non è parte del procedimento, con la conseguenza che, qualora egli si rifiuti di adempiere, resta a carico del coniuge promuovere, nelle forme ordinarie, giudizio di accertamento del debito. L’art. 156 c.c. prevede varie garanzie in caso d’inadempimento all’obbligo di mantenimento verso il coniuge o i figli: l’ordine a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte venga direttamente versata all’avente diritto, ovvero il sequestro dei beni del coniuge obbligato, garanzie che possono essere concesse anche contemporaneamente a carico del medesimo obbligato.

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Cass. civ. n. 3502/2013

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione della sua giovane età, delle sue buone condizioni di salute, del possesso di un diploma di laurea, dell’esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento dell’accertamento della sussistenza del diritto).

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Cass. civ. n. 10380/2012

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorchè regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al mantenimento.

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Cass. civ. n. 1779/2012

In materia di assegno di mantenimento, i mutamenti reddittuali verificatisi in pendenza del giudizio di divorzio restano oggetto di valutazione del giudice investito della domanda di modifica delle condizioni di separazione, essendo queste ultime destinate alla perdurante vigenza fino all’introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto della sentenza di divorzio.

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Cass. civ. n. 1518/2012

È inammissibile il ricorso straordinario in cassazione ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza della corte d’appello di rigetto del gravame proposto avverso il decreto di sequestro ex art.156 c.c., trattandosi di provvedimento di natura cautelare, non decisorio, nè definitivo.

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Cass. civ. n. 785/2012

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rappresentare il prevedibile sviluppo della carriera notarile l’incremento di reddito collegato all’esperienza acquisita, all’aumento dei clienti, allo spostamento da una piccola località ad una città più grande).

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Cass. civ. n. 19349/2011

Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 c.c. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi; la mancata convivenza può, infatti, trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sè non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

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Cass. civ. n. 11062/2011

In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, c.c., nell’attribuire al giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento. La relativa valutazione resta affidata in via esclusiva al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 9079/2011

L’art. 156, secondo comma, c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno “in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato”, mentre l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’art. 155 quater c.c., è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno previsto dall’art. 156 c.c.; tuttavia, allorché il giudice del merito abbia revocato la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (nella specie, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario che egli valuti, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto.

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Cass. civ. n. 21649/2010

Ai fini della determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddittuali delle parti che, nel caso d’immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne; ne consegue che l’indicata titolarità di diritti su beni immobili nella pronuncia relativa alla determinazione dell’assegno non costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione che abbia accordato l’assegno in questione ed è, quindi, insuscettibile di assumere valenza di giudicato sul punto e di essere come tale invocato in diverso giudizio.

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Cass. civ. n. 9719/2010

In tema di separazione fra i coniugi, la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.

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Cass. civ. n. 9718/2010

In tema di separazione personale dei coniugi, al fine della determinazione del “quantum” dell’assegno di mantenimento, occorre considerare ogni utilità economicamente valutabile, ivi compresa la rendita INAIL, la quale, attesa la natura previdenziale, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell’assicurato, ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia.

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Cass. civ. n. 6200/2009

In tema di separazione, il coniuge tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento non può ritenersi esonerato del relativo obbligo nei confronti dell’altro coniuge, qualora questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia d’origine, specie allorché tale aiuto sia reso necessario dalla esiguità dei redditi del beneficiario e dalla modesta entità del contributo al mantenimento stesso.

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Cass. civ. n. 28990/2008

In tema di assegno di mantenimento, deve ritenersi ammissibile, stante l’opportunità del “simultaneus processus” innanzi allo stesso giudice per la definizione delle questioni patrimoniali connesse, la proposizione della domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, poichè questo è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce detto giudizio; con la conseguenza che può convertirsi il contributo al mantenimento del coniuge separato in assegno provvisorio ai sensi dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e con l’ulteriore conseguenza che, in pendenza del giudizio di divorzio, deve ritenersi preclusa dal divieto del “ne bis in idem” la medesima richiesta proposta in sede di modifica dei patti della separazione.

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Cass. civ. n. 18613/2008

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento, deve tenersi conto del tenore di vita “normalmente” godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a tale assegno, potrà chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze di vita personale ed in relazione al medesimo livello già raggiunto nel corso del matrimonio, non dovendosi nell’assegno comprendere, di regola, somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario; ne discende che non rilevano eventuali atti di liberalità eccezionali o straordinari dell’obbligato durante la vita coniugale, non qualificabili come esborsi destinati ordinariamente alla vita anche sociale o di relazione dei coniugi o dell’avente diritto; nè il mantenimento è destinato allo svolgimento di attività diverse da quelle strettamente inerenti allo sviluppo della vita personale, fisica, culturale e di relazione del coniuge che lo riceve, e, quindi, non serve per gli investimenti o per consentire una eventuale attività imprenditoriale di chi ne beneficia.

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Cass. civ. n. 16575/2008

In tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti.

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Cass. civ. n. 11488/2008

In materia di assegno di mantenimento, i «giustificati motivi», la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

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Cass. civ. n. 28/2008

In materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (
rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.

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Cass. civ. n. 25618/2007

La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento.

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Cass. civ. n. 17643/2007

In materia di separazione, quanto all’incidenza della convivenza more uxorio di un coniuge sul diritto all’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge, in riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dello stesso, deve distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderlo rilevante giuridicamente.

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Cass. civ. n. 17055/2007

In tema di assegno di mantenimento e di concreta determinazione del relativo ammontare, è incensurabile in sede di legittimità, perché formulato in maniera non illogica, l’apprezzamento del giudice di merito fondato sui seguenti elementi: il canone di locazione a carico del genitore affidatario, per le necessità abitative sue e del figlio, ne riduce il reddito disponibile; l’aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione; la detraibilità fiscale da parte dell’affidatario dell’assegno per il figlio è irrilevante ai fini dell’assegno, che è dedicato nella sua interezza a soddisfare i bisogni della prole; il contributo per il figlio minore è determinato in una somma fissa mensile in funzione delle esigenze della prole rapportate all’anno e quindi prescinde dalle modalità di visita e soggiorno presso il genitore non affidatario.

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Cass. civ. n. 23668/2006

In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, c.c., nell’attribuire al giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento.

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Cass. civ. n. 13592/2006

Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, concerente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie.

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Cass. civ. n. 4204/2006

In tema di separazione personale di coniugi, il riconoscimento del diritto in favore di uno di essi alla corresponsione dell’assegno alimentare a carico dell’altro presuppone lo stato di indigenza del richiedente, il cui onere probatorio — che è a carico dello stesso — non può ritenersi soddisfatto con la sola esibizione di un certificato rilasciato dal Comune dal quale risulti la sua iscrizione nell’elenco delle persone bisognose, non assurgendo tale elemento, di per sé, a dignità di prova, ma costituendo un mero indizio. Poiché l’art. 156, comma primo, c.c., nel subordinare il diritto di un coniuge all’assegno di mantenimento a carico dell’altro (purché al primo non sia stata addebitata la separazione), alla mancanza di redditi propri, non consente in alcun modo, in caso di addebitabilità della separazione ad entrambi i coniugi, di effettuare una graduazione fra le diverse responsabilità, è illegittimo il provvedimento del giudice del merito che riconosca l’assegno di mantenimento al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione, in presenza della addebitabilità della separazione anche all’altro coniuge, fondando tale riconoscimento sulla minore rilevanza causale del comportamento del beneficiario rispetto a quello dell’obbligato nella causazione dell’intollerabilità della convivenza.

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Cass. civ. n. 2626/2006

In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell’art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente; sicché, ai fini dell’imposizione e della determinazione dell’assegno, occorre tener conto dell’incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell’altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza.

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Cass. civ. n. 23071/2005

In tema di effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obbiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato, richiamate dall’art. 156, secondo comma, c.c. La determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obbiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro.

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Cass. civ. n. 10344/2005

Anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all’assegno di mantenimento, deve ritenersi applicabile in via analogica – stante l’identità di ratio riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell’assegno in questione – la norma dell’art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell’assegno divorzile, stabilisce che «in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria». L’esercizio di tale potere di disporre indagini patrimoniali con l’avvalimento della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche; tale discrezionalità, tuttavia, incontra un limite nella circostanza che il giudice, potendosi avvalere di siffatto potere, non può rigettare le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell’assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano, giacché in tal caso il giudice ha l’obbligo di dispone accertamenti d’ufficio (avvalendosi anche della polizia tributaria).

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Cass. civ. n. 23378/2004

In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al piú, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento.

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Cass. civ. n. 10273/2004

Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, c.c., non ha natura cautelare perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi. Pertanto il provvedimento — che per la sua particolare natura, determinata dai presupposti che ne legittimano la concessione e dalla finalità che persegue, può esser emanato anche dopo l’abrogazione dell’art. 673 c.p.c. per effetto dell’art. 89 legge 26 novembre 1990, n. 353 — può esser domandato (o può esserne richiesto l’ampliamento), anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta l’inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del contraddittorio.

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Cass. civ. n. 1398/2004

In tema di separazione personale dei coniugi, l’art. 156, sesto comma, il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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Cass. civ. n. 19527/2003

In tema di assegno di mantenimento a seguito di separazione personale tra coniugi, la richiesta di emissione dell’ordine a terzi, ai sensi dell’art. 156, sesto comma, c.c., di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme di denaro da essi dovute all’obbligato può essere proposta per la prima volta anche nel corso del giudizio di secondo grado, trovando nel caso applicazione il c.d. principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento della sua inadempienza.

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Cass. civ. n. 17537/2003

Tra le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, l’art. 156 c.c. non pone l’instaurazione di un’effettiva convivenza fra i coniugi. La mancata convivenza può infatti trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze, e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sè non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non può attribuirsi efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

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Cass. civ. n. 13747/2003

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente. Una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

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Cass. civ. n. 11720/2003

Il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene, non rappresenta, di per sé, indice sufficiente a giustificare la modifica delle condizioni della separazione consensuale in punto di misura del contributo di mantenimento, giacché la valutazione dei motivi sopravvenuti — la prova dell’esistenza dei quali è a carico del coniuge richiedente la modifica — postula sempre un giudizio di relazione da parte del giudice di merito, onde accertare se l’acquisto o la perdita del cespite sia l’espressione di un incremento o decremento patrimoniale dei coniugi di entità tale da mutare l’equilibrio esistente al momento della separazione.

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Cass. civ. n. 11224/2003

In tema di separazione personale, la precedente vivenza a carico dei genitori di uno dei coniugi in costanza di matrimonio non comporta, per il coniuge in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza, l’esonero dall’obbligo di prestare assistenza al coniuge del tutto inidoneo a provvedere al proprio mantenimento, a nulla rilevando che i genitori di quest’ultimo, evidentemente in difetto dell’adempimento dei primo obbligato a norma dell’art. 433 c.c., vi abbiano interamente provveduto e continuino a farlo. L’ospitalità e lo stesso mantenimento forniti alla coppia di coniugi maggiorenni dai genitori di uno dei due, infatti, ove non siano necessitati da condizioni oggettive e gravi di impossibilità di autonomo mantenimento, sono frutto di mera liberalità, non importano l’assunzione di alcuna obbligazione di mantenimento de futuro, né, di converso, danno luogo ad alcuna stabile condizione di vivenza a carico idonea ad escludere la altrui primaria obbligazione.

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Cass. civ. n. 2479/2003

Il decreto della corte di appello, reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale concessivo del sequestro previsto dall’art. 156, sesto comma, c.c., in materia di separazione personale dei coniugi, e dall’art. 8, ultimo comma, legge n. 898 del 1970, in materia di divorzio, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., poichè si tratta di provvedimento non decisorio, nè definitivo, avendo esso natura strumentale (rispetto al diritto sostanziale al mantenimento spettante al coniuge) ed essendo esso revocabile o modificabile per giustificati motivi.

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Cass. civ. n. 14886/2002

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell’
an debeatur della domanda, e non interferisce, pertanto, sull’esigenza di determinare il quantum dell’assegno alla stregua dell’evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità di fissare misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui i mutamenti si siano verificati.

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Cass. civ. n. 4800/2002

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo invece rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato. Una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il giudice, ai fini della determinazione del quantum dello stesso, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti, quali (nella specie) l’obbligo di mantenimento, in misura consona al proprio tenore di vita, dei figli nati da una nuova relazione, le ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l’attività professionale e il vantaggio derivante al coniuge beneficiario dell’assegno dal godimento della casa coniugale.

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Cass. civ. n. 3974/2002

A norma dell’art. 156 c.c., il diritto all’assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.

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Cass. civ. n. 5492/2001

In tema di separazione personale dei coniugi, nel caso in cui il patrimonio immobiliare del coniuge che chiede l’attribuzione dell’assegno di mantenimento e gli eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all’assegno il giudice deve esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui confronti l’assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo insieme), attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il patrimonio di nessuno di loro.

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Cass. civ. n. 4099/2001

In tema di competenza per territorio, la domanda di modifica dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge consensualmente separato, proposta a norma degli artt. 710 e 711 c.p.c., la quale investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione personale e si sottrae alle speciali regole di competenza stabilite per il giudizio di separazione. Ciò vale ovviamente rispetto sia alle regole di competenza dettate specificamente per la separazione sia per quelle dettate per il divorzio, ma dichiarate applicabili anche al giudizio di separazione. Inapplicabile sembra anche l’art. 12 quater della legge n. 898 del 1970 sul divorzio, introdotto dall’art. 18 della legge n. 74 del 1987, che regola la competenza per le cause di obbligazione di cui a quella legge. Per tali giudizi di modifica dell’assegno di mantenimento, è territorialmente competente, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche il giudice del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento, che si identifica nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio è stato contratto. Con la riforma del diritto di famiglia, introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151, infatti, all’obbligo del coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia, sussistente durante la convivenza coniugale, subentra, con la cessazione di tale convivenza conseguente alla separazione personale, ove ricorrano le prescritte condizioni (art. 156, primo comma, c.c.), un obbligo di mantenimento, destinato al soddisfacimento dei bisogni individuali dell’altro coniuge. Deve, pertanto, escludersi che, dopo la riforma, l’obbligazione derivante dalla separazione sia la stessa che sussisteva durante la convivenza coniugale. D’altra parte appaiono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalitâ per non essere prevista la sussistenza del medesimo foro alternativo nel giudizio di modifica dell’assegno di divorzio, non comportando il parallelismo dei procedimenti la necessità di adottare le stesse regole di competenza e non potendo estendersi previsioni che fanno eccezione a regole generali a casi non espressamente previsti.

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Cass. civ. n. 5253/2000

Poiché durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio, la quale comporta la condivisione dei reciproci mezzi, economici, a norma dell’art. 156, ultimo comma, c.c., il coniuge al quale non sia stato attribuito nessun assegno di mantenimento, ove la propria situazione economica si sia deteriorata successivamente alla separazione, ovvero sia migliorata quella dell’altro, può chiedere l’attribuzione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta, dovendosi, peraltro, tenere conto che tale riferimento non è matematico, ma tendenziale. Al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, ed in quale misura, il giudice di merito non è tenuto ad accertare quale fosse il tenore di vita dei coniugi in costanza di matrimonio, ma unicamente a comparare le condizioni economiche dei coniugi al momento della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte costituzionale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto il diritto della moglie ad ottenere, a modifica delle condizioni patrimoniali stabilite in sede di separazione consensuale dal coniuge, l’attribuzione dell’assegno di mantenimento in considerazione del peggioramento delle sue condizioni economiche dovute al pensionamento).

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Cass. civ. n. 1226/2000

Analogamente a quanto accade in materia di divorzio, anche indipendentemente da apposita domanda della parte, il giudice di secondo grado può procedere, anche in tema di separazione personale dei coniugi, all’aggiornamento Istat della misura dell’assegno per il mantenimento del coniuge e/o della prole fissato dal primo giudice.

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Cass. civ. n. 944/2000

Il provvedimento di sequestro dei beni del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 comma sesto c.c., che può essere revocato, anche ad opera del giudice di appello, per la sopravvenienza di giustificati motivi (art. 156 ultimo comma), ben può, ricorrendo gli stessi giustificati motivi, e pur sussistendo le condizioni necessarie per la sua concessione (inadempienza dell’obbligato), non venire emesso, e la valutazione discrezionale circa la presenza dei giustificati motivi, ove fondata su congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità da parte della S.C.

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Cass. civ. n. 13666/1999

Anche in tema di separazione consensuale, i giustificati motivi la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell’obbligato di un cespite o di un’attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell’interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche, sì da integrare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell’assegno. Infatti durante la separazione non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta ia condivisione delle reciproche fortune nel caso della convivenza, e d’altronde la finalità considerata dall’art. 156 c.c. (ossia quella di conservare il diritto del coniuge meno provvisto ad un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza) permane anche nel caso in cui i coniugi, all’atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura dell’assegno, di talché il giudice, adito per la revisione delle condizioni convenute, non può non tener conto di essa finalità.

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Cass. civ. n. 13579/1999

È inammissibile il regolamento di competenza contro il provvedimento con il quale il presidente del tribunale dei minorenni dichiara la propria incompetenza a provvedere in ordine alla domanda di sequestro ex art. 156 c.c., trattandosi di provvedimento cautelare atipico, modificabile e revocabile in ogni tempo su istanza di parte.

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Cass. civ. n. 4905/1999

Ai fini della modifica dell’assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda. In una tale prospettiva, la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno in questione, in quanto accordata direttamente dall’art. 156 c.c., non trova ostacolo in un’eventuale clausola degli accordi di separazione consensuale in virtù della quale la misura dell’assegno sia stata fissata attraverso il criterio del riferimento ad una quota del reddito lavorativo coevo del coniuge obbligato, non potendo una tal clausola essere interpretata — di per sé — come rinuncia definitiva alla revisione dell’assegno in conseguenza dell’eventuale successivo aumento dei redditi di detto coniuge.

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Cass. civ. n. 4748/1999

Nel caso in cui, in una precedente separazione cui abbia fatto seguito la riconciliazione, un coniuge abbia ricevuto una somma una tantum per il soddisfacimento dei suoi diritti, il giudice della successiva nuova separazione, investito di una domanda di assegno di mantenimento, dovrà esaminare nuovamente il punto, tenendo tuttavia conto dell’effettiva consistenza delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, e – quindi – anche delle disponibilità esistenti che siano state acquisite per effetto della precedente separazione.

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Cass. civ. n. 12204/1998

In tema di assegno di mantenimento, la disposizione legislativa di cui all’art. 156 c.c., per effetto della quale il giudice può dispone, nel caso in cui eventuali terzi risultino obbligati a versare (anche periodicamente) somme di danaro al coniuge onerato dell’assegno, che «una parte» di tali somme venga versata direttamente all’avente diritto, non può essere interpretata nel senso che un tale ordine debba indefettibilmente avere ad oggetto solo una parte delle somme dovute dal terzo, quale che in concreto ne sia la misura e quale che, in concreto, sia l’importo dell’assegno di mantenimento, bensì nel senso (ed in armonia con il più ampio «blocco» normativo costituito, in subiecta materia, dagli artt. 148 e ss. c.c., dall’art. 8 della legge sul divorzio, dagli artt. 3 e 30 della Costituzione) che il giudice possa legittimamente dispone il pagamento diretto dell’intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l’assetto economico determinato in sede di separazione con la statuizione che, in concreto, ha quantificato il diritto del coniuge beneficiario. (Fattispecie nella quale al terzo datore di lavoro del coniuge obbligato, tenuto a corrispondere a quest’ultimo una retribuzione pari ad un milione di lire, era stato ordinato di versare l’intero importo al coniuge avente diritto, e fino a concorrenza della somma di lire 2.400.000, che costituiva l’importo dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione giudiziale).

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Cass. civ. n. 4776/1998

Il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 sesto comma c.c. è provvedimento di natura non cautelare in quanto a differenza del sequestro conservativo, presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e non richiede il periculum in mora, bensì solo l’inadempienza; detta «inadempienza» non si configura soltanto in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, ma anche nel caso di inadempimento all’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale imposto dal giudice ai sensi del Quarto comma del citato art. 156, ed altresì nel caso d’inottemperanza ad eventuali prescrizioni della separazione consensuale volte a garantire l’osservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura concordata, prescrizioni che, in tali termini, sono equiparabili all’obbligo di prestare idonea garanzia eventualmente imposto dal giudice che pronunzia la separazione giudiziale. (Nella specie, la separazione consensuale prevedeva l’obbligo per il marito di corrispondere il 75 per cento del reddito netto di tutte le partecipazioni societarie, nonché il divieto di cedere a terzi i titoli azionari senza il consenso della moglie; la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di sequestro ex art. 156 c.c. sostenendo che il marito, pur avendo alienato i titoli societari così violando le prescrizioni della separazione, non si era reso inadempiente all’obbligo di mantenimento).

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Cass. civ. n. 4323/1998

In presenza di una disposizione quale quella contenuta nell’art. 156, sesto comma c.c., secondo cui, in caso d’inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni dell’obbligato, legittimamente il giudice del merito lo autorizza e ne dispone la convalida, anche se l’inadempienza sia venuta meno in un momento successivo alla concessione della misura cautelare. La norma in questione — infatti — presuppone, quale condizione necessaria ed imprescindibile per la sua concessione, l’esistenza di un inadempimento dell’obbligato, ma non esclude il suo mantenimento e la successiva convalida, qualora tale inadempienza viene meno, attesa la funzione che all’istituto va riconosciuta, e cioè di garanzia del creditore sui beni del debitore, contro il pericolo di sottrazioni e alienazioni dei beni medesimi.

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Cass. civ. n. 3503/1998

Nel caso in cui alla convivenza more uxorio siano riconnesse conseguenze giuridiche, al fine di distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, deve tenersi soprattutto conto del carattere di stabilità che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, tale da renderla rilevante sotto il profilo giuridico, sia per quanto concerne la tutela dei figli minori, sia per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati ed, in particolare, con riferimento alla persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno di separazione (nella specie, la moglie, a seguito della separazione, aveva ottenuto un assegno di mantenimento a carico del marito che era stato, poi, revocato dal giudice di merito, sul presupposto che la stessa, successivamente alla separazione, aveva intrattenuto una periodica convivenza con altro uomo, a seguito della quale era nato un figlio. La S.C. ha cassato la sentenza impugnata perché il giudice di merito, adeguandosi all’enunciato principio, accertasse se la donna ed il suo convivente avessero costituito o meno un’affidabile e stabile famiglia di fatto, trascendente la mera esistenza di rapporti sessuali, così da stabilire se questa nuova unione avesse fatto venire meno il presupposto per la percezione dell’assegno di mantenimento dal marito).

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Cass. civ. n. 3490/1998

L’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto d’ottenere, dall’altro, un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, sussistendo una differenza di redditualità fra i coniugi, egli non sia in grado di mantenere, in costanza della separazione, in base alla proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva durante il matrimonio, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi, dovendosi altrimenti fare riferimento al tenore di vita che esse avrebbero loro consentito, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o – comunque – accettato un tenore diverso con l’adozione di particolari criteri di ripartizione delle spese, né avendo rilievo il fatto che fra i coniugi si fosse instaurata un’effettiva convivenza, non condizionando la norma l’assegno di mantenimento alla convivenza, bensì all’esistenza di un matrimonio e di una separazione senza addebito a carico del richiedente, e dovendosi fare riferimento, in caso di mancata instaurazione della convivenza, al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio.

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Cass. civ. n. 2583/1998

Il fatto che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad un assegno di mantenimento, non postula affatto la necessità di un aggancio meccanico dell’entità dell’assegno a criteri di proporzione aritmetica tesi a fondare un rapporto fisso minimo fra l’entità dei redditi del coniuge onerato e quella dell’assegno.

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Cass. civ. n. 7770/1997

L’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione, decorre dalla data della domanda, se in tale momento esistevano le condizioni per l’emanazione del relativo provvedimento, con la conseguenza che tale decorrenza sussiste anche se la sentenza non abbia espressamente sancito la retroattività dell’assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità riguardanti l’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e ancora non adempiute.

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Cass. civ. n. 7630/1997

L’art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, sempreché non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi, un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli detto tenore di vita. Tuttavia, poiché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, consente il raggiungimento di tale risultato, il secondo comma dell’art. 156 c.c. stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell’assegno «in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato», con ciò riferendosi unicamente alle circostanze di ordine economico che possano influire sulla misura dell’assegno, quali l’assegnazione al coniuge beneficiato della casa coniugale e le maggiori spese alle quali possa andare incontro per tale ragione il coniuge onerato, nonché ogni altro fatto economico, diverso dal reddito dell’onerato, suscettibile d’incidenza sulle condizioni economiche delle parti, come il possesso di beni improduttivi di reddito, ma patrimonialmente rilevanti.

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Cass. civ. n. 7127/1997

In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice ha facoltà di determinare l’assegno periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare in favore dell’altro, in una somma di danaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l’assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell’obbligazione (art. 1346 c.c.). Pertanto, il coniuge può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno determinato in somma di danaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale ed i relativi oneri condominiali, purché queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dai commi 1 e 2 dell’art. 156 c.c.

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Cass. civ. n. 6557/1997

In tema di separazione personale dei coniugi, la previsione di cui all’art. 156, sesto comma, c.c., in base alla quale il giudice ha il potere di ordinare al terzo, tenuto a corrispondere anche periodicamente somme all’obbligato, che una parte di esse venga direttamente versata agli aventi diritto al mantenimento, comporta che, nel caso in cui trattisi di assegno di contributo al mantenimento di minori ed in cui questi ultimi siano stati affidati a soggetti diversi dai genitori (nella specie i nonni), i beneficiari dell’ordine debbano essere gli stessi affidatari.

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Cass. civ. n. 5762/1997

A norma dell’art. 156 c.c., il diritto all’assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall’assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l’imposizione dell’assegno, nonché la misura di esso. (La S.C. ha, cosi, cassato la sentenza del merito che aveva negato al coniuge l’assegno di mantenimento, sull’erroneo presupposto giuridico che tale assegno non gli spettasse per essere egli fornito di mezzi economici di per sé sufficienti a garantirgli un adeguato tenore di vita, non versando in «stato di bisogno»).

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Cass. civ. n. 5024/1997

In sede di determinazione dell’assegno di mantenimento a favore di uno dei coniugi legalmente separati (nella specie in sede di revisione chiesta dal beneficiario), è potenzialmente rilevante una scelta di carattere professionale dell’altro coniuge, che determini (anche se valutato unitamente agli altri elementi rilevanti), un decremento apprezzabile della sua posizione economica, senza che in senso contrario possa valorizzarsi la revocabilità di tale scelta, poiché le potenzialità economiche possono essere prese in considerazione solo in presenza dei requisiti dell’attualità e della concreta valutabilità. (Fattispecie relativa alla opzione di un medico ospedaliero, consensualmente separato, per il servizio a tempo pieno, con abbandono delta libera professione).

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Cass. civ. n. 5916/1996

A norma dell’art. 156 c.c., il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell’interessato.

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Cass. civ. n. 7437/1994

Agli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato, o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che – a differenza del divorzio, in cui il diritto all’assegno è subordinato alla condizione che chi lo pretende non possa procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive (art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74) – tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il «tipo» di vita di ciascuno dei coniugi. Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge separato, il tenore di vita che quest’ultimo ha diritto di mantenere non è quello di fatto consentitogli dall’altro coniuge prima della separazione, ma quello che l’altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze. Pertanto, se uno dei coniugi, sottraendosi all’obbligo di contribuire, a misura dei propri mezzi economici, alle esigenze globali della coppia (e dei figli), fa vivere l’altro coniuge in ristrettezze o, comunque, non gli assicura un tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente potrebbe permettere a sé ed alla sua famiglia, l’altro coniuge, una volta separatosi, può pretendere per il proprio mantenimento un assegno proporzionato alla posizione economica del consorte, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione.

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Cass. civ. n. 6612/1994

Ai fini della quantificazione dell’assegno a favore del coniuge separato – che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione – i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l’erogazione di un assegno corrispondente alle esigenze del coniuge beneficiario.

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Cass. civ. n. 2128/1994

Nel procedimento per la separazione personale dei coniugi la richiesta di alimenti costituisce un «minus» necessariamente ricompreso in quella di mantenimento e pertanto il riconoscimento al coniuge separato di un assegno alimentare in luogo del richiesto assegno di mantenimento non comporta vizio di extrapetizione, così come la domanda di alimenti avanzata per la prima volta in secondo grado non comporta violazione del divieto di domande nuove in appello.

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Cass. civ. n. 2051/1994

La disposizione dell’art. 5, comma settimo, della L. 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo novellato dall’art. 10 della L. 6 marzo 1987, n. 74), che ha previsto l’adeguamento automatico dell’assegno di divorzio, salvo che esso venga escluso dal giudice in caso di palese iniquità, va applicata analogicamente, in materia di separazione dei coniugi, all’assegno di mantenimento, attesa la funzione eminentemente assistenziale di entrambi gli assegni.

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Cass. civ. n. 1967/1994

Le finalità considerate dall’art. 156 c.c., cioè quelle di conservare, anche attraverso la fissazione di un assegno a carico del coniuge meglio provvisto, il diritto dell’altro coniuge ad un tenore di vita adeguato, ovvero non inferiore a quello goduto in costanza di convivenza, permangono pure nel caso in cui i coniugi, all’atto della separazione consensuale, abbiano pattuito essi stessi la misura di tale assegno. Ne consegue che, ove uno di essi abbia esercitato la facoltà di chiedere la revisione delle condizioni convenute, in conseguenza del verificarsi di fatti nuovi, il giudice deve stabilire comunque un contributo concretamente adeguato a conservare tale finalità, quale che sia stata in origine l’entità del contributo convenzionale.

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Cass. civ. n. 8977/1993

In tema di modifica delle condizioni della separazione, quando l’assegno di mantenimento risulti concordato in un verbale di separazione consensuale omologato, la riduzione giudiziale dell’assegno dovuto al coniuge separato ha efficacia non dalla domanda di revisione, ma dalla pronuncia del corrispondente provvedimento provvisorio o dal momento in cui diviene efficace quello definitivo.

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Cass. civ. n. 8871/1993

In tema di separazione di coniugi, mentre spetta al tribunale, quale giudice di cognizione, di provvedere all’ordine di pagamento a terzi che una parte della somma da essi dovuta «all’obbligato» all’assegno di mantenimento, sia versata direttamente agli aventi diritto (art. 156, sesto comma, c.c.), sempre che sia stata pronunciata la separazione tra i coniugi e sia stato accertato l’inadempimento del debitore agli obblighi derivanti dalla pronuncia della separazione, la procedura esecutiva, promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, in forza del provvedimento emesso dal presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale tra coniugi a norma dell’art. 708, terzo comma, c.p.c., appartiene alla competenza del giudice dell’esecuzione.

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Cass. civ. n. 5749/1993

In tema di separazione personale dei coniugi, il principio secondo cui l’assegno di mantenimento deve decorrere dalla data della domanda trova applicazione quando a quella data sussistevano in concreto i correlativi presupposti. Ove, invece, le risultanze istruttorie indichino, di fatto, un diverso e successivo momento di insorgenza della condizione di inadeguatezza patrimoniale dell’un coniuge o della capacità economica dell’altro, il giudice è tenuto a fissare la decorrenza dell’assegno di mantenimento con riguardo a tale momento.

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Cass. civ. n. 4761/1993

La relazione more uxorio allacciata dalla moglie dopo l’inizio della causa di separazione personale non fa venir meno per il marito l’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento fissato in via provvisoria dal presidente del tribunale o dalla sentenza di primo grado, ma rileva comunque nei limiti in cui detta relazione incida sulla reale e concreta situazione economica della donna, risolvendosi per questa in una condizione e fonte, effettiva e non aleatoria, di reddito, posto che la convivenza extraconiugale non comporta alcun diritto al mantenimento.

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Cass. civ. n. 3720/1993

Le prestazioni di assistenza di tipo coniugale da parte di un convivente more uxorio, quando in fatto esclude, oppure riduce, lo stato di bisogno del coniuge separato o divorziato, spiega rilievo in ordine alla esistenza del diritto all’assegno di mantenimento o divorzile, e alla sua concreta determinazione.

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Cass. civ. n. 2654/1991

Qualora l’assegno alimentare, nel rapporto fra coniugi separati, venga riconosciuto e liquidato sulla base della disponibilità, da parte dell’onerato, di una determinata fonte di reddito, l’accertamento della temporaneità di tale reddito, con cessazione ad una scadenza certa, comporta che analoga scadenza deve essere prevista per l’assegno medesimo, in considerazione del venir meno, alla relativa data, del suo presupposto.

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Cass. civ. n. 381/1991

La domanda di modificazione dell’assegno alimentare o di mantenimento, che venga proposta, ai sensi degli artt. 710 e 711 (originario testo) c.p.c., da uno dei coniugi separati in base a sentenza o verbale di separazione consensuale omologato, è soggetta ai normali criteri di competenza per valore e per territorio (e, quindi, con riguardo alla competenza per territorio, anche al foro concorrente del luogo dell’esecuzione dell’obbligazione, da identificarsi con il domicilio dell’avente diritto all’assegno), tenuto conto che la domanda medesima investe rapporti obbligatori, non è equiparabile alla domanda di separazione, e si sottrae, pertanto, alle speciali regole di competenza per quast’ultima dettate dall’art. 706 c.p.c.

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Cass. civ. n. 11523/1990

Ai fini del riconoscimento del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è necessario che questo sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sussista una disparità economica fra i due coniugi. Al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti — comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra utilità suscettibile di valutazione economica — e, dall’altro lato, non è necessaria la determinazione dell’esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l’acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un’attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulti consentita l’erogazione, dall’uno all’altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue esigenze.

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Cass. civ. n. 6773/1990

In tema di separazione personale dei coniugi, la facoltà di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento, qualora sopravvengano giustificati motivi, è direttamente accordata dalla legge, né può essere oggetto di rinuncia in via preventiva, e, pertanto, non trova ostacolo, nel caso di separazione consensuale, nella clausola di essa che escluda o limiti tale revisione.

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Cass. civ. n. 6772/1990

Nella liquidazione dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, ai sensi dell’art. 156 c.c., la fissazione di criteri di adeguamento automatico, per compensare il deterioramento della posizione del titolare per effetto del fenomeno inflattivo, è consentita, in difetto di accordo delle parti, solo ove ricorrano sicuri e specifici elementi per stabilire in anticipo gli effetti della svalutazione sulle rispettive condizioni economiche delle parti stesse.

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Cass. civ. n. 5384/1990

In tema di separazione personale tra i coniugi, la riduzione dell’assegno di mantenimento fissato dal presidente dei tribunale, disposta per il peggioramento delle condizioni economiche dell’obbligato, ha efficacia dal momento in cui diviene efficace la sentenza, e non da quello della domanda, atteso che l’assegno provvisorio è ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario, il quale non è tenuto ad accantonarne una parte in previsione dell’eventuale riduzione.

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Cass. civ. n. 1800/1990

Anche in tema di separazione consensuale, l’ammontare dell’assegno di mantenimento deve ritenersi soggetto alla clausola implicita del rebus sic stantibus; con la conseguenza che il giudice può e deve disporne la modifica quando l’equilibrio economico risultante dai patti della separazione risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti non ebbero la possibilità di prevedere e non previdero in quella sede.

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Cass. civ. n. 1095/1990

Il non puntuale adempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge separato — anche se con pochi giorni di ritardo rispetto alla scadenza imposta — legittima, ove tale comportamento provochi fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti, l’emanazione dell’ordine ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente all’avente diritto, in quanto la funzione che adempie l’assegno di mantenimento viene ad essere frustrata anche da semplici ritardi.

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Cass. civ. n. 4163/1989

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l’attitudine di quest’ultimo al lavoro assume rilievo nell’individuazione delle sue capacità di guadagno solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo ed oggettivo, e quindi non in termini astratti ed ipotetici.

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Cass. civ. n. 9326/1987

In applicazione del principio stabilito nell’art. 445 c.c., in materia di alimenti l’assegno di mantenimento è dovuto al coniuge separato a norma dell’art. 156 c.c. dalla data in cui i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente dal presidente del tribunale, ancorché la sentenza che pronuncia la separazione non ne abbia sancito espressamente la retroattività ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità attinente all’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato ma non ancora adempiute.

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Cass. civ. n. 8555/1987

L’accordo dei coniugi in sede di separazione consensuale, che l’assegno di mantenimento venga in futuro adeguato automaticamente all’eventuale deprezzamento della moneta, non svincola il meccanismo del mutamento dalle condizioni patrimoniali dei coniugi stessi e non implica quindi il permanere del rapporto proporzionale tra reddito del coniuge tenuto al pagamento dell’assegno e l’ammontare di questo esistente al momento dell’accordo svincolato da ogni valutazione comparativa delle condizioni patrimoniali.

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Cass. civ. n. 3202/1986

In tema di assegno di mantenimento, nel rapporto fra coniugi separati, il principio, secondo il quale il relativo obbligo insorge dalla data della domanda dell’avente diritto (in applicazione della regola fissata per gli alimenti dall’art. 445 c.c.), riguarda l’
an debeatur, ma non interferisce sulla necessità di determinare il quantum tenendo conto dei mutamenti eventualmente sopravvenuti nelle condizioni economiche dei coniugi (anche per effetto della svalutazione monetaria) fino alla data della decisione, né quindi sulla fissazione di misure e decorrenze differenziate dalle diverse date in cui detti mutamenti si siano verificati.

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Cass. civ. n. 2569/1986

Agli effetti della determinazione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato, o dell’assegno divorzile, la circostanza che il coniuge avente diritto all’assegno conviva more uxorio con un terzo può spiegare rilievo in quanto si traduca in una obbligazione naturale del convivente, il cui adempimento riduca od escluda la situazione di bisogno del coniuge separato o divorziato. Ai fini dell’onere della prova spetta peraltro al coniuge tenuto al mantenimento dimostrare la predetta circostanza riduttiva od estintiva del proprio obbligo.

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Cass. civ. n. 549/1986

Al fine del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento in regime di separazione dei coniugi, occorre considerare la complessiva situazione economica di ciascuno di essi, e, quindi, tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi inclusa pertanto la disponibilità della casa familiare (apprezzabile in misura corrispondente al risparmio della spesa che si dovrebbe affrontare per condurre in locazione analogo immobile), tanto se tale casa resti attribuita al coniuge che ne abbia il godimento in forza di diritto reale od obbligatorio, quanto nel caso in cui venga assegnata all’altro coniuge in qualità di affidatario della prole.

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Cass. civ. n. 4498/1985

L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato a norma dell’art. 156, terzo comma c.c. decorre dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale per essere autorizzati a far cessare la loro convivenza, ancorché non sia stato domandato in tale sede, trattandosi di obbligo ex lege che nasce dal matrimonio e di cui la decisione giudiziale fissa in concreto la relativa entità al momento della cessazione della convivenza.

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Cass. civ. n. 2372/1985

In tema di separazione personale, l’assegno, che venga cumulativamente fissato a carico di un coniuge per sopperire alle esigenze dell’altro coniuge e del figlio minore a quest’ultimo affidato, non può essere ridotto per il solo fatto del raggiungimento della maggiore età da parte di detto figlio, occorrendo che il debitore deduca e dimostri la ricorrenza di una delle situazioni che escludono il persistere dell’obbligo di mantenimento della prole dopo la maggiore età (capacità del figlio di provvedere a sé con appropriata collocazione in seno al corpo sociale, sua convivenza in altri nuclei familiari o comunitari, colpa del medesimo per il mancato espletamento di attività lavorative, ecc.).

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Cass. civ. n. 572/1985

Qualora l’assegno di mantenimento, con la sentenza di separazione dei coniugi, venga quantificato in misura maggiore rispetto a quella fissata in via provvisoria dal presidente del tribunale, in considerazione della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della decisione, la decorrenza di tale maggiore misura non può coincidere con la data della decisione senza alcun conguaglio per il periodo intermedio, tenuto conto che il mantenimento è dovuto dal giorno della domanda, e che, pertanto, ritenendosi congrua la sua liquidazione iniziale nei termini disposti in via provvisoria, l’adeguamento per effetto di svalutazione monetaria va riconosciuto secondo progressivi scaglioni, rapporti ad un anno, od al diverso periodo di tempo stimato opportuno, fino a raggiungere, a partire dal momento della decisione, la quantità aggiornata al valore della moneta all’epoca corrente.

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Cass. civ. n. 3115/1984

È nulla la rinuncia al pagamento dell’assegno fissato per la moglie ed i figli in sede di separazione consensuale omologata, sia pure limitata agli «arretrati», ove l’assegno medesimo abbia natura alimentare, e tale nullità può essere fatta valere dalla madre affidataria della prole anche per la quota di spettanza dei figli diventati maggiorenni, attesa la legittimazione della prima a richiedere il pagamento delle somme dovute a tale titolo per i secondi.

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Cass. civ. n. 2261/1984

L’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli dovuto in seguito a pronunzia di separazione (o di divorzio), va determinato con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, e pertanto, rispetto alla misura originariamente fissata, è suscettibile d’adeguamento, anche riguardo al fenomeno svalutativo della moneta, nei limiti quantitativi eventualmente fissati con la domanda, con la conseguenza che legittimamente i giudici del rinvio, chiamati a riesaminare la situazione economica dei coniugi, possono adeguare la misura dell’assegno, prendendo in considerazione nuovi eventi verificatisi successivamente alla sentenza di appello cassata.

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Cass. civ. n. 3323/1982

Qualora l’assegno di mantenimento sia stato fissato, in sede di separazione consensuale dei coniugi, con l’espressa previsione di una sua maggiorazione in correlazione dell’eventuale sopravvenienza di svalutazione monetaria, la domanda diretta a conseguire tale adeguamento, per il concreto verificarsi della svalutazione, non può essere contrastata in base alla mera allegazione del godimento di nuovi redditi da parte del coniuge beneficiario (nella specie, per attività lavorativa), ove non si deduca e dimostri che il confronto fra le rispettive situazioni patrimoniali in atto, rispetto a quelle esistenti al momento della separazione consensuale, sia caratterizzato da un deterioramento in danno del coniuge obbligato, ostativo all’adeguamento medesimo.

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Cass. civ. n. 6237/1981

In tema di separazione personale, il coniuge il quale chieda l’assegno di mantenimento è dispensato dall’onere di provare di non dispone di mezzi economici sufficienti per il proprio mantenimento nel caso di mancata contestazione da parte dell’altro coniuge dello stato di impossidenza.

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Cass. civ. n. 5970/1981

Il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l’assegno di mantenimento, pur onerato della prova di impossidenza di alcuna sostanza od alcun reddito, non è tenuto a darne dimostrazione documentale essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, e che dimostri l’idoneità della situazione dell’altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma restando la possibilità di quest’ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l’ingiustificatezza della domanda.

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Cass. civ. n. 3334/1981

Nel giudizio di separazione personale, l’assegno alimentare, dovuto a norma dell’art. 156 comma terzo c.c., decorre, ai sensi dell’art. 445 c.c., dal momento della domanda giudiziale.

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Cass. civ. n. 3341/1978

L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, consistente in una prestazione che non si esaurisce nello stretto necessario per la sopravvivenza, ma comprende tutto quanto sia richiesto per un tenore di vita adeguato alla sua posizione economico-sociale, va determinato, nel suo ammontare, sulla base di una valutazione correlativa della situazione dei coniugi, nei limiti dell’insufficienza dei mezzi di cui disponga l’avente diritto, ed in proporzione delle sostanze dell’obbligato. Pertanto, anche la variazione delle condizioni di uno soltanto dei coniugi può giustificare l’accoglimento di una richiesta di modificazione di detto ammontare, previo rinnovo di quella valutazione comparativa.

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Cass. civ. n. 1272/1978

Il riconoscimento del diritto agli alimenti, in favore del coniuge a cui sia stata addebitata la separazione personale (art. 156 c.c., nel testo fissato dall’art. 37 della L. 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia), postula l’accertamento che il coniuge medesimo non solo manchi di sufficienti mezzi economici, ma anche versi nell’impossibilità di trovare un adeguato lavoro, con riferimento alle sue attitudini, condizioni fisiche e di età, posizione sociale.

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Cass. civ. n. 556/1977

Il coniuge separato, che venga mantenuto da chi convive con lui more uxorio con corresponsioni spontanee e continue e non elargizioni saltuarie, non ha diritto di percepire gli alimenti dall’altro coniuge, difettando il suo stato di bisogno; il suo diritto agli alimenti si trova, infatti, in stato di quiescenza per tutto il tempo che il convivente provveda al suo mantenimento.

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