Cass. pen. n. 10105 del 21 febbraio 2024
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE - Riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro - Istanza proposta a seguito delle modifiche introdotte dalla l. n. 161 del 2017 - Competenza a provvedere - Individuazione - Regime d'impugnazione.
Nel procedimento di prevenzione, dopo le modifiche introdotte dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161, la competenza funzionale a decidere sulle istanze del proposto volte a ottenere il riconoscimento del diritto di abitare l'immobile sottoposto a sequestro spetta al tribunale in composizione collegiale, che provvede "de plano", e, avverso tale decisione, è ammessa opposizione al medesimo tribunale sempre in composizione collegiale nelle forme dell'incidente di esecuzione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 17/10/2017 num. 161 art. 14 com. 1 lett. A
Legge 06/09/2011 num. 159 art. 40 com. 2
Legge Falliment. art. 47 com. 2