Cass. pen. n. 10119 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - Mandato di arresto europeo esecutivo - Consegna per l'estero - Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Deducibilità per la prima volta con il ricorso per cassazione - Condizioni - Ragioni.


In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, il rischio di sottoposizione del consegnando a trattamenti detentivi inumani o degradanti è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui le gravi situazioni sistemiche delle condizioni carcerarie di un determinato Stato membro costituiscano fatto notorio o siano state oggetto di recenti pronunce in sede di legittimità. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in forza dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non è consentito al consegnando impugnare "anche per il merito" la decisione sulla consegna adottata alla corte di appello, alla quale restano riservate le relative verifiche).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18126 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 02/02/2021 num. 10 art. 18 com. 1 lett. A
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST.
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. A
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C

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