Cass. civ. n. 1012 del 16 gennaio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Immobile ubicato su territorio di più comuni limitrofi - Principio di cd. prevalenza territoriale - Applicabilità all'annualità 2011 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
In tema di TARSU, ai fini dell'identificazione dell'ente destinatario del relativo pagamento dell'imposta, la previsione dell'art. 14, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, secondo cui soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo, non si applica all'annualità di imposta 2011, giacché l'entrata in vigore della predetta norma è stata differita al 1° gennaio 2013, con la conseguenza che, per il predetto periodo di imposta, in ipotesi di superficie insistente sul territorio di più Comuni, resta applicabile il previgente principio della legittimazione di ciascuno dei predetti enti, in proporzione all'estensione della porzione di superficie ricadente nel rispettivo territorio.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Legge 22/12/2011 num. 214 art. 1 CORTE COST.
Legge 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 1