Cass. civ. n. 1017 del 10 aprile 1973

Testo massima n. 1


Per sede principale dell'impresa deve intendersi il luogo nel quale l'imprenditore svolge la sua prevalente attività di direzione e di amministrazione dell'azienda, e non quello in cui si trovano i beni, né quello in cui risieda il professionista che abbia l'incarico di trattare pratiche nell'interesse della società, o lo stesso rappresentante pro tempore dell'impresa, non per la sua carica ma come persona fisica.

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