Art. 2196 – Codice civile – Iscrizione dell’impresa

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale [2205, 2217] deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese [2188] nella cui circoscrizione stabilisce la sede [1510, 2190, 2194], indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza [e la razza];
2) la ditta [2563];
3) l'oggetto dell'impresa [2195];
4) la sede dell'impresa [2197];
5) il cognome e il nome degli institori [2203] e procuratori [2209].

[All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quella dei suoi institori e procuratori].

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano [2194].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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