Cass. civ. n. 2144 del 27 maggio 1975

Testo massima n. 1


Le limitazioni dei poteri di un istitore, la cui rappresentanza deve presumersi generale in mancanza dell'iscrizione della procura nel registro delle imprese, che l'imprenditore abbia portato a conoscenza dei terzi con lettera circolare, non sono opponibili ove non sia provato che il terzo abbia ricevuto tale comunicazione.

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