Art. 2206 – Codice civile – Pubblicità della procura
La procura con sottoscrizione del preponente autenticata [2703] deve essere depositata per l'iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese.
In mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare [1392, 2193, 2196, 2197, 2204, 2209, 2298].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 2144/1975
Le limitazioni dei poteri di un istitore, la cui rappresentanza deve presumersi generale in mancanza dell'iscrizione della procura nel registro delle imprese, che l'imprenditore abbia portato a conoscenza dei terzi con lettera circolare, non sono opponibili ove non sia provato che il terzo abbia ricevuto tale comunicazione.