Cass. civ. n. 21421 del 11 novembre 2004

Testo massima n. 1


Il prestatore d'opera per adempiere esattamente l'obbligo assunto, deve eseguire l'opus a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buonafede e l'ordinaria diligenza dell'homo eiusdem condicionis ac professionis sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto. Pertanto, se il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere al fine di renderla funzionante non in modo precario; né a limitare l'oggetto delle sue prestazioni può valere la richiesta del committente di «voler risparmiare».

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