Art. 2224 – Codice civile – Esecuzione dell’opera

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite [1622] dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni [1454].

Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto [1373, 2227], salvo il diritto al risarcimento dei danni [1218].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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