Cass. civ. n. 5970 del 11 novembre 1981

Testo massima n. 1


Il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur onerato della prova di impossidenza di alcuna sostanza od alcun reddito, non è tenuto a darne dimostrazione documentale essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, e che dimostri l'idoneità della situazione dell'altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma restando la possibilità di quest'ultimo di contestare la pretesa inesistenza od insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'ingiustificatezza della domanda.

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