Cass. civ. n. 1312 del 15 marzo 1978

Testo massima n. 1


Ricorre l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, e quindi di risoluzione del contratto d'opera, con cui il prestatore d'opera si è obbligato a promuovere vendite presso grandi comunità per conto di un'impresa di produzione di generi alimentari, allorquando contro il prestatore d'opera viene formulata un'imputazione penale per truffa, di cui venga data notizia sui giornali. Infatti la detta imputazione penale riduce la fiducia dei potenziali acquirenti nel propagandista e rende impossibile l'opera promozionale.

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