Art. 2228 – Codice civile – Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [1464], il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta [1672, 2231, 2237].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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