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Art. 2228 — Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Art. 2228 — Impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione dell’opera

Se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti [ 1464 ], il prestatore d’opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta [ 1672, 2231, 2237 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 16768/2015

L’art. 2228 c.c., che attribuisce al prestatore d’opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato proporzionato all’utilità dell’opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell’opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, situazione non ravvisabile nel caso di ammissione dell’obbligato a concordato preventivo, occorrendo, per l’operatività della norma, che si tratti di fatti estranei alla volontà o al comportamento delle parti, quali la forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell’autorità.

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Cass. civ. n. 1312/1978

Ricorre l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, e quindi di risoluzione del contratto d’opera, con cui il prestatore d’opera si è obbligato a promuovere vendite presso grandi comunità per conto di un’impresa di produzione di generi alimentari, allorquando contro il prestatore d’opera viene formulata un’imputazione penale per truffa, di cui venga data notizia sui giornali. Infatti la detta imputazione penale riduce la fiducia dei potenziali acquirenti nel propagandista e rende impossibile l’opera promozionale.

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