Cass. civ. n. 21649 del 21 ottobre 2010

Testo massima n. 1


Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne; ne consegue che l'indicata titolarità di diritti su beni immobili nella pronuncia relativa alla determinazione dell'assegno non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione che abbia accordato l'assegno in questione ed è, quindi, insuscettibile di assumere valenza di giudicato sul punto e di essere come tale invocato in diverso giudizio.

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