Cass. civ. n. 3108 del 17 marzo 1995
Testo massima n. 1
La «collaborazione», di cui parla l'art. 2232 c.c. - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.