Art. 2232 – Codice civile – Esecuzione dell’opera

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [1176]. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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