Cass. civ. n. 6170 del 16 marzo 2011

Testo massima n. 1


Il prestatore d'opera intellettuale che receda dal contratto in presenza di una giusta causa ha diritto al compenso per le prestazioni già eseguite, a condizione che provi l'esistenza del suo credito e, dunque, anche il risultato utile derivato al cliente per la sua opera; ove, invece, il professionista receda senza giusta causa, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno di cui il cliente abbia dimostrato l'esistenza.

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