Cass. civ. n. 3145 del 25 marzo 1998

Testo massima n. 1


Le parti di un contratto di opera professionale, pur subordinando la facoltà di recesso a determinate condizioni, non perciò rinunciano alla generale facoltà di recesso stabilita dall'art. 2237 c.c., dovendo invece tale rinuncia esser inequivoca, in base all'interpretazione demandata al giudice del merito.

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