Cass. civ. n. 7753 del 24 giugno 1992

Testo massima n. 1


La semplice apposizione di un termine finale al contratto di prestazione d'opera professionale non implica rinuncia alla facoltà di recesso a norma dell'art. 2237 c.c. — applicabile anche all'attività degli spedizionieri doganali — a meno che la rinuncia stessa non sia stata univocamente espressa dalle parti.

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