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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25618 del 7 dicembre 2007

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25618 del 7 dicembre 2007

Testo massima n. 1

La durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento.

Testo massima n. 2

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l’iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all’altro coniuge, anche sotto l’aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell’atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice emendatio libelli consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la reconventio reconventionis.

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