Cass. civ. n. 10236 del 18 aprile 2023
Testo massima n. 1
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Impiego pubblico privatizzato - Art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Interpretazione - Potere/dovere del giudice di rideterminare la sanzione - Sussistenza - Fondamento.
In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale prevede che, nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice "può rideterminare la sanzione", tenendo conto della gravità del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato -, va interpretato nel senso che il giudice ha il potere/dovere di rimodulare la predetta sanzione, anche in difetto di sollecitazione ad opera dell'amministrazione, in quanto l'assoluta discrezionalità nell'esercizio del potere in questione renderebbe la norma priva di ragionevolezza, oltre che contrastante con la dichiarata necessità di valorizzare e tutelare gli interessi pubblici coinvolti dall'illecito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.