14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16175 del 23 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Il combinato disposto degli artt. 2252 e 2275 c.c., autorizza, in conformità con i principi generali in materia di società di persone, i soci di tali enti a determinare liberamente le modalità di liquidazione delle società, sia in via preventiva [ nell’ambito delle pattuizioni costituenti l’oggetto del contratto sociale ], sia in via successiva [ mediante accordo tra i soci ], atteso che le valutazioni in merito alle procedure di estinzione dei rapporti societari pendenti competono, innanzitutto, a coloro che si rendano interpreti degli interessi dell’ente, evitando, se del caso [ ed ove possibile ], di imporre l’osservanza di un procedimento formalizzato, eventualmente incongruo rispetto alle esigenze ed alle dimensioni della società a base personale [ nelle quali le ragioni dei creditori sono già garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci ].
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