Cass. civ. n. 3974 del 19 marzo 2002
Testo massima n. 1
A norma dell'art. 156 c.c., il diritto all'assegno di mantenimento sorge nella separazione personale a favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio e sussista disparità economica tra i coniugi; il parametro al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, senza che occorra un accertamento dei redditi rispettivi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.
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