Cass. civ. n. 1349 del 23 febbraio 1990

Testo massima n. 1


In tema di società semplice, qualora uno dei soci acquisti in nome proprio un immobile, solo se l'acquisto sia stato fatto per conto della società, egli è obbligato a ritrasferire l'immobile agli altri soci, ancorché un mandato ad acquistare non risulti da atto scritto, stante che il socio amministratore — e tale è nella società semplice, salva diversa pattuizione, ciascuno dei soci — ha, rispetto agli altri soci (artt. 1706, 2257 e 2260 c.c.) la veste di mandatario ex lege.

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