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Art. 2260 — Diritti e obblighi degli amministratori

Art. 2260 — Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [ 1703 ].

Gli amministratori sono solidalmente responsabili [ 1292 ] verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale [ 2281 ] . Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [ 18, 2392 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10053/2013

In tema di condominio negli edifici, il principio secondo cui, in ipotesi di danni alle parti comuni ascrivibili ad uno o ad alcuni dei condomini, sussiste l’obbligo del responsabile di assumere l’onere del relativo ripristino, non osta a che, fino a quando il singolo partecipante non abbia riconosciuto la propria responsabilità o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l’assemblea abbia il potere di ripartire tra tutti i condomini le spese di ricostruzione o riparazione dei beni danneggiati, secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, fermo restando il diritto di costoro di agire, individualmente o mediante l’amministratore, per ottenere dal responsabile il rimborso di quanto anticipato. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha negato la nullità della delibera assembleare di approvazione dei lavori di rifacimento di un tetto comune e di ripartizione delle relative spese tra i condomini, pur trattandosi di opere imposte da un precedente intervento edilizio, costituente illecito urbanistico, unilateralmente eseguito sul medesimo tetto da alcuni comproprietari).

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Cass. civ. n. 1045/2007

Costituendo la società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.

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Cass. civ. n. 12310/1999

La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege, poiché mentre quest’ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l’intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall’esercizio dell’attività comune (al cui svolgimento, data l’assenza di un’organizzazione corporativa, partecipa direttamente: artt. 2257 e 2258 c.c.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all’atto dei conferimenti (art. 2280 c.c.) onde l’impossibilità di ammettere (
ex art. 1954 c.c.) un’azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l’inapplicabilità degli artt. 1953, 1955 e 1957 c.c., che hanno la loro giustificazione nell’esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri.

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Cass. civ. n. 12772/1995

L’art. 2260 c.c., che concede alla società di persone, quale ente munito di autonoma sogget¬tività e di un proprio patrimonio, la facoltà di agire contro gli amministratori, per rivalersi del danno subito a causa del loro inadempimento ai doveri fissati dalla legge e dall’atto costitutivo, non esclude, in difetto di previsione derogativa, il diritto di ciascun socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente ricevuto in dipendenza del comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi, in base alle disposizioni generali dell’art. 2043 c.c., oppure dalle regole sulla responsabilità contrattuale, ove si verta in tema di violazione degli obblighi posto il mandato ad amministrare o con ulteriori accordi
inter partes.

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Cass. civ. n. 2736/1995

Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall’amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l’esercizio dell’azione di responsabilità, ma anche l’esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente.

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Cass. civ. n. 1349/1990

In tema di società semplice, qualora uno dei soci acquisti in nome proprio un immobile, solo se l’acquisto sia stato fatto per conto della società, egli è obbligato a ritrasferire l’immobile agli altri soci, ancorché un mandato ad acquistare non risulti da atto scritto, stante che il socio amministratore — e tale è nella società semplice, salva diversa pattuizione, ciascuno dei soci — ha, rispetto agli altri soci (artt. 1706, 2257 e 2260 c.c.) la veste di mandatario ex lege.

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