Art. 2260 – Codice civile – Diritti e obblighi degli amministratori

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato [1703].

Gli amministratori sono solidalmente responsabili [1292] verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalle legge e dal contratto sociale [2281]. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa [18, 2392].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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