Cass. civ. n. 3512 del 4 aprile 1998
Testo massima n. 1
L'illecito colposo di uno dei due soci di una società di fatto commesso nell'ambito dell'attività stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi costituisce illecito della società ed impegna solidalmente e illimitatamente i suoi soci, con conseguente diritto di regresso del socio che abbia risarcito interamente il danno, nei confronti dell'altro socio nella misura di metà, in funzione della partecipazione paritaria sociale presunta di cui all'art. 2263 c.c.