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Art. 2263 — Ripartizione dei guadagni e delle perdite

Art. 2263 — Ripartizione dei guadagni e delle perdite

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti [ 2265, 2280, 2282 ]. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali [ 1101 ].

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità [ 2286, 2295, n. 7 ].

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite [ 2178, 2265, 2295, n. 8 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1036/2009

Nelle società di persone (nella specie, società in nome collettivo), la responsabilità illimitata e solidale tra i soci è stabilita a favore dei terzi che vantino crediti nei confronti della società e non è applicabile alle obbligazioni della società nei confronti dei soci medesimi, conformemente alla regola generale secondo cui, nei rapporti interni, l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi: pertanto, nel giudizio intrapreso dagli eredi del socio per la liquidazione della quota spettante al “de cuius”, la condanna dei soci superstiti va limitata alla loro quota interna di responsabilità, che può essere determinata dal giudice ai sensi dell’art. 2263 cod. civ., secondo il quale, salvo prova contraria, le quote si presumono uguali.

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Cass. civ. n. 10436/2002

Il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. preliminari c.c.), che è applicabile anche alle norme di diritto pubblico, preclude l’applicazione della nuova normativa non soltanto ai rapporti giuridici già esauriti, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, qualora gli effetti sostanziali scaturenti da detta normativa siano eziologicamente collegati con un fattore causale non previsto da quella precedente. Pertanto, la normativa in tema di clausole vessatorie introdotta dal codice civile vigente e dalla legge n. 52 del 1996 risulta inapplicabile a un contratto di somministrazione, stipulato prima dell’entrata in vigore del codice civile del 1942, che prevedeva la clausola di tacito rinnovo e la «traslazione» del contratto agli eredi dell’originario contraente.

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Cass. civ. n. 3980/2001

Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal secondo comma dell’art. 2263 c.c. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all’atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all’atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera, è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

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Cass. civ. n. 3512/1998

L’illecito colposo di uno dei due soci di una società di fatto commesso nell’ambito dell’attività stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi costituisce illecito della società ed impegna solidalmente e illimitatamente i suoi soci, con conseguente diritto di regresso del socio che abbia risarcito interamente il danno, nei confronti dell’altro socio nella misura di metà, in funzione della partecipazione paritaria sociale presunta di cui all’art. 2263 c.c.

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Cass. civ. n. 8468/1995

La presunzione di eguale obbligo di conferimento del socio della società semplice e di eguale partecipazione del medesimo alla società, stabilita, in mancanza di patto contrario, dagli artt. 2253 e 2263 c.c., è esclusa per il socio d’opera la cui quota, in considerazione della particolare natura della prestazione d’opera, di per sé variabile, perché, tra l’altro, legata a fattori personali destinati a modificarsi nel tempo, deve essere determinata dal giudice, ai sensi dell’art. 2263 c.c., con un giudizio equitativo che sappia tener conto degli elementi che di volta in volta caratterizzano la fattispecie.

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Cass. civ. n. 1233/1977

In tema di azioni di disconoscimento della legittimità della paternità o della maternità, avendo la legge conferito agli ascendenti e discendenti del primo titolare il potere di promuovere l’azione anche quando il legittimato in via primaria non abbia ritenuto di agire, non può non riconoscersi a detti componenti del nucleo familiare il più ristretto potere di proseguire l’azione iniziata dal primo titolare, che non abbia esaurito la potenzialità del suo completo svolgimento. In particolare, il legislatore ha previsto una legittimazione plurima, facendo riferimento generico agli ascendenti e ai discendenti, secondo il criterio della parentela dell’art. 74 c.c.: ciò preclude all’interprete di porre qualsiasi limitazione, richiamandosi ai gradi previsti dall’art. 76 c.c., oppure ad altre disposizioni concernenti la tutela di prevalenti interessi patrimoniali, per dare al discendente prossimo la forza di escludere quello remoto.

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