Art. 2263 – Codice civile – Ripartizione dei guadagni e delle perdite
Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti [2265, 2280, 2282]. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali [1101].
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità [2286, 2295, n. 7].
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite [2178, 2265, 2295, n. 8].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 3980/2001
Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle perdite, stabilito dal secondo comma dell'art. 2263 c.c. per il socio che ha conferito la propria opera, vale anche all'atto dello scioglimento della società limitatamente al socio predetto per la determinazione della quota da liquidare a questo o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto sociale sia riconosciuta, ai soci che conferiscono soltanto il loro lavoro, parità di diritti nella ripartizione dei guadagni e delle perdite, siffatto criterio deve seguirsi anche all'atto dello scioglimento del rapporto sociale nella liquidazione della quota al socio uscente. Se, viceversa, manchi una tale determinazione convenzionale, il valore della quota già spettante al socio conferente la propria opera, è, ai fini della sua liquidazione, fissato dal giudice secondo equità, assumendo a base la situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
Cass. civ. n. 3512/1998
L'illecito colposo di uno dei due soci di una società di fatto commesso nell'ambito dell'attività stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi costituisce illecito della società ed impegna solidalmente e illimitatamente i suoi soci, con conseguente diritto di regresso del socio che abbia risarcito interamente il danno, nei confronti dell'altro socio nella misura di metà, in funzione della partecipazione paritaria sociale presunta di cui all'art. 2263 c.c.
Cass. civ. n. 8468/1995
La presunzione di eguale obbligo di conferimento del socio della società semplice e di eguale partecipazione del medesimo alla società, stabilita, in mancanza di patto contrario, dagli artt. 2253 e 2263 c.c., è esclusa per il socio d'opera la cui quota, in considerazione della particolare natura della prestazione d'opera, di per sé variabile, perché, tra l'altro, legata a fattori personali destinati a modificarsi nel tempo, deve essere determinata dal giudice, ai sensi dell'art. 2263 c.c., con un giudizio equitativo che sappia tener conto degli elementi che di volta in volta caratterizzano la fattispecie.