Cass. civ. n. 2583 del 9 marzo 1998
Testo massima n. 1
Il fatto che il coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, abbia diritto ad un assegno di mantenimento, non postula affatto la necessità di un aggancio meccanico dell'entità dell'assegno a criteri di proporzione aritmetica tesi a fondare un rapporto fisso minimo fra l'entità dei redditi del coniuge onerato e quella dell'assegno.
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