Cass. civ. n. 10270 del 16 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Litisconsorzio necessario nel processo tributario - Nozione - Fattispecie autonoma rispetto a quella ex art. 102 c.p.c. - Atto impositivo - Posizione inscindibilmente comune - Parità di trattamento - Fondamento.


Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario, quale emergente dall'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, si configura come una fattispecie autonoma rispetto a quella di cui all'art. 102 c.p.c., poiché si individuano i suoi presupposti nell'inscindibilità della causa determinata dall'oggetto del ricorso; ne consegue che - in caso di impugnazione di un atto impositivo unitario, proposta da uno o più soggetti, coinvolgente una pluralità di obbligati in una posizione inscindibilmente comune al rispetto dell'obbligazione dedotta nello stesso atto impositivo impugnato - il mancato rispetto del litisconsorzio determina la nullità dell'intero giudizio, in ragione della tutela della parità di trattamento dei coobbligati e del rispetto della loro capacità contributiva, in ossequio ai principi costituzionali dettati dagli art. 3 e 53 della Cost.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15189 del 2013

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 53

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