Cass. civ. n. 1028 del 10 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Associazione sportiva dilettantistica - Partecipazione all'attività istruttoria - Legittimazione del legale rappresentante - Cessazione di fatto dalla carica - Irrilevanza - Onere della prova mediante corrispondenti atti associativi.


In tema di accertamento tributario, la legittimazione a partecipare all'attività istruttoria, svolta dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un'associazione non riconosciuta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), spetta a colui che formalmente risulti essere il legale rappresentante, anche ove il medesimo dichiari, in sede di operazioni, di essere cessato dalla carica, poiché, in difetto di denunce di variazione, egli ha l'onere di fornirne inequivoca dimostrazione mediante la produzione degli atti associativi corrispondenti, non essendo sufficiente la prova che, dopo la dedotta cessazione, altri abbia agito in nome e per conto dell'ente, potendo questi aver agito come un ulteriore legale rappresentante ovvero come rappresentante apparente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22819 del 2022

Normativa correlata

DPR 23/09/1973 num. 600 art. 62
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 605 art. 2
DPR 29/09/1973 num. 605 art. 4

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