14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12553 del 8 luglio 2004
Testo massima n. 1
Lo scioglimento non comporta anche l’estinzione della società, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla società facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare e avere; ne consegue che, verificatosi lo scioglimento di una società di fatto per il venir meno, a causa della morte di uno dei due soci, della pluralità [ non ricostituita ] degli stessi, il socio superstite conserva tale qualità [ senza che rilevi in contrario la circostanza che gli sia inibito il recesso ] ed è, pertanto, assoggettabile a fallimento unitamente alla società,
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