Cass. civ. n. 10291 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Morte del coniuge - Diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità - Rinuncia stragiudiziale all’assegno divorzile - Cessazione del diritto alla pensione - Esclusione - Ragioni.


In caso di morte dell'ex coniuge, il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 898 del 1970, che scaturisce, assieme agli altri presupposti, dal riconoscimento giudiziale, in suo favore, dell'assegno di divorzio, non viene meno per effetto della rinuncia stragiudiziale a detto assegno da parte del suo titolare, essendo necessario un provvedimento giurisdizionale che accerti l'effettiva e definitiva rinuncia a tale emolumento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24621 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1322
Legge 28/12/2005 num. 263 art. 5 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST.
Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

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