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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 29776 del 19 dicembre 2008

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 29776 del 19 dicembre 2008

Testo massima n. 1

L’assunzione della qualità di socio e l’obbligo di buona fede nell’adempimento delle obbligazioni, che discendono dal contratto di società, non comportano la preventiva rinuncia del socio ad avvalersi dei suoi diritti e facoltà, anche derivanti da rapporti estranei al contratto sociale, ogni qual volta essi possano in ipotesi rivelarsi lesivi dell’interesse della società; pertanto, l’esercizio di tali facoltà e diritti, ove non sia allegato l’abuso del diritto, non può fondare l’azione di esclusione del socio stesso dalla società. [ Nella specie, la S.C. ha affermato il principio, con riguardo ad un socio di s.n.c., locatore di un bene utilizzato dalla società, il quale aveva intimato ad essa lo sfratto per morosità, nonchè mancato di approvare il bilancio sociale, richiesto la restituzione di somme mutuate alla stessa, esercitato le azioni di messa in liquidazione della società e di revoca dell’amministratore ].

Testo massima n. 2

La messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, nè tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell’oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell’attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società. [ Sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – ritenendo esistente un nuovo soggetto giuridico in virtù della messa in liquidazione di una s.n.c. – aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’impugnazione di una delibera assembleare di utilizzo del finanziamento del socio dissenziente a copertura delle perdite e di una delibera di aumento del capitale, nonchè in ordine alla domanda del socio di revoca dell’amministratore e di risarcimento del danno dal medesimo cagionato ].

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