Art. 2286 – Codice civile – Esclusione

L'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze [24, 1455] delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale [2253], nonché per l'interdizione [414], l'inabilitazione [415] del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici [2287; 19 n. 1, 28, 29, 32 c.p.].

Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa [2254] può altresì essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.

Parimenti può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società [1465, 2254, 2287, 2524].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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