Cass. civ. n. 10310 del 16 aprile 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento con metodo sintetico - Prova documentale contraria - Onere a carico del contribuente - Circostanze sintomatiche.


In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull'entità degli stessi e sulla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29067 del 2018

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 6 CORTE COST.

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