Cass. civ. n. 10325 del 18 aprile 2023

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA' E DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO Appalto opere pubbliche - Onerosità e difficoltà di esecuzione - Equo compenso - Natura di obbligazione di valuta - Conseguenze - Necessità della costituzione in mora - Sufficienza della riserva iscritta da parte dell’appaltatore - Esclusione.


In tema di appalto di opera pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664, comma 2, c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto d'una obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro, l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello svolgimento del collaudo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17782 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1664 com. 2

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