Cass. civ. n. 10348 del 17 aprile 2024

Testo massima n. 1


SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - Termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della l. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Fondamento.


In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria, trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 31239 del 2021

Normativa correlata

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST.
Legge 08/07/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE

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